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Con la sentenza del 20 settembre 2023, il Tribunale di Massa, chiamato a pronunciarsi in tema di mutuo ipotecario, schierandosi ancora una volta dalla parte del consumatore, ha affermato che è nulla la clausola del contratto di finanziamento inerente a un tasso di interesse indeterminato, vale a dire la cui indicazione sia stata omessa oppure risulti imprecisa. Se leggi attentamente questo articolo, avrai modo di capire in termini semplici di cosa si tratta.
SOMMARIO
1) Cosa si intende per indeterminatezza del tasso di interesse?
2) Indeterminatezza del tasso di interesse: la pronuncia del Tribunale di Massa
Cosa si intende per indeterminatezza del tasso di interesse?
Come è noto, quando viene stipulato un contratto di finanziamento, il consumatore, oltre a rimborsare interamente il denaro ricevuto in prestito dall’istituto di credito, si impegna a versare a quest’ultimo un’ulteriore somma a titolo di interesse. Per tasso di interesse si intende, dunque, il prezzo da pagare alla banca per l’utilizzo del capitale che la stessa eroga al cliente a titolo di prestito.
Prima di far firmare il contratto al consumatore, l’istituto di credito è tenuto ad indicare in maniera precisa e dettagliata i vari costi compresi nel tasso di interesse (spese di apertura e gestione pratica, assicurazione obbligatoria per poter accedere al finanziamento, ecc.). È proprio quando la banca non rende noti in modo esplicito tali elementi al cliente che si parla di indeterminatezza del tasso di interesse.
In caso di indeterminatezza del tasso di interesse, il consumatore si ritrova a firmare un contratto di mutuo che contempla, oltre al pagamento di una quota di interessi, anche interessi aggiuntivi non indicati nella clausola contrattuale, i quali finiscono per rendere più alta la somma che il mutuatario andrà a restituire all’istituto di credito.
Indeterminatezza del tasso di interesse: la pronuncia del Tribunale di Massa
Il Tribunale di Massa ha precisato che nel contratto di mutuo l’omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi comporta l’indeterminatezza della relativa clausola contrattuale, che, in quanto tale, è nulla. Il giudice toscano ha sottolineato che la clausola che fissa un tasso di interesse in un contratto di mutuo ipotecario deve essere chiara e deve permettere che un consumatore medio sia messo nelle condizioni di comprendere il funzionamento concreto delle modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sulla base di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche di una tale clausola sui suoi rapporti finanziari.
Se nel contratto di mutuo vengono indicati il tasso, la scadenza, l’importo del finanziamento iniziale e della rata costante, ma il tasso effettivamente applicato è superiore a quello indicato in conseguenza del meccanismo descritto nell’ammortamento a rate costanti, si viene a creare una maggiorazione del tasso di interesse rispetto a quello nominale pattuito, che non viene mostrata al cliente, il quale solitamente non è in grado di desumere il tasso di interesse effettivamente applicato dal piano di ammortamento, non essendo esperto in materia.
In tale modo viene dichiarata nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento.
Secondo il Tribunale di Massa, in caso di omessa specificazione nel contratto di mutuo e nella documentazione ad esso allegata del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell’interesse al saggio legale occorre procedere secondo il regime della capitalizzazione semplice, regime in cui gli interessi non producono interessi, venendo sommati al capitale iniziale soltanto alla fine del periodo di investimento.
Tra l’altro, quello della capitalizzazione semplice è il solo regime che rispetta il principio di proporzionalità, in quanto del tutto conforme a quanto stabilito dall’art. 821, comma 3, del codice civile.
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