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Manipolazione dell’Euribor e nullità del mutuo

Tempo di lettura: 3 minuti.

Se hai un mutuo con interessi parametrati all’Euribor tra settembre 2005 e maggio 2008, devi sapere che hai la possibilità di domandare l’accertamento della parametrazione e di ottenere l’azzeramento degli interessi con ricalcolo secondo il tasso agevolato.
Difatti, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha precisato che è nullo il tasso di interesse del mutuo che sia stato stabilito utilizzando quale criterio di determinazione il tasso Euribor manipolato, condotta questa posta in essere da alcune banche proprio nel periodo compreso fra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
Ciò è stato rilevato dalla Commissione Antitrust Europea, che aveva accertato la violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 2 della Legge Antitrust, sanzionando la pratica scorretta di alcune banche, le quali avevano appunto creato un cartello per alterare il tasso Euribor.
Alla nullità del tasso di interesse fissato facendo riferimento al tasso Euribor manipolato consegue la restituzione degli interessi frutto della manipolazione.
Poiché si tratta di un argomento di estrema importanza e che può riguardarti da vicino, ti invito a proseguire la lettura di questo articolo.

SOMMARIO

1) La vicenda
2) Mutuo nullo per Euribor manipolato: i principi enunciati dalla Cassazione
3) Tasso Euribor: cos’è?

La vicenda

Una banca otteneva decreto con cui veniva ingiunto a una società debitrice di pagare la somma complessiva di 81.149,08 euro per canoni insoluti che riguardavano un contratto di leasing finanziario.
La società proponeva opposizione lamentando, in particolare, che il tasso convenzionale era stato definito facendo riferimento all’Euribor e ad indici frutto di intese vietate dagli artt. 85 e 86 del Trattato CE e dagli artt. 2 e 3 della Legge 287/90.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione del giudice di primo grado.
In particolare, secondo i giudici d’Appello non poteva considerarsi nulla la clausola di determinazione degli interessi del mutuo oggetto di causa anche se fissato secondo il parametro Euribor manipolato, dal momento che l’istituto di credito che aveva concesso il prestito non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza.

Mutuo nullo per Euribor manipolato: i principi enunciati dalla Cassazione

La Suprema Corte, al contrario, dava ragione alla società mutuataria.
Secondo la Cassazione, “Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust”.
I giudici di legittimità evidenziavano che “Nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013”.
La Commissione Antitrust Europea aveva, infatti, riconosciuto l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE nella parte in cui sancisce che “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione … Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.
Tale decisione costituisce prova privilegiata a supporto della domanda di accertamento della nullità dei tassi manipolati e della rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, indipendentemente dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca creditrice, poiché raggiunto dal divieto di cui all’art. 2 della Legge n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
Dunque, i rimedi contemplati dalla Legge Antitrust n. 287/1990 trovano applicazione anche se l’istituto di credito non ha preso parte all’intesa per la manipolazione del tasso Euribor.
Infine, secondo la Suprema Corte, dal momento che la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., chi subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione a monte, oltre all’accertamento della nullità dell’intesa, può chiedere il risarcimento del danno di cui all’art. 33 della Legge n. 287/1990.

Tasso Euribor: cos’è?

L’Euribor è un tasso di interesse di riferimento, che si calcola facendo una media dei tassi che le banche europee primarie applicano negli scambi di liquidità fra di loro.
Esso sta ad indicare il costo del denaro a breve termine e viene usato come parametro per decidere le variazioni degli interessi nei prestiti a tasso variabile (si pensi, per esempio, ai mutui).
Nel momento in cui l’istituto di credito concede un prestito per l’acquisto di un immobile, esso applica un tasso di interesse variabile che si basa sull’Euribor, al quale viene aggiunta una differenza chiamata spread.
Ciò vuol dire che il tasso di interesse che andrai a pagare sul tuo mutuo comprenderà il tasso Euribor in quel momento e lo spread fissato dall’istituto di credito.
L’Euribor viene calcolato giornalmente dalla FBE (Federazione Bancaria Europea) e pubblicato ogni giorno lavorativo; vi è un tasso Euribor per ciascuna scadenza dei depositi interbancari: una settimana, un mese, tre mesi, sei mesi, dodici mesi.
Inoltre, i cambiamenti nelle condizioni di mercato, come la politica monetaria della BCE e l’offerta e la domanda di liquidità fra le banche, possono determinare la variazione dell’Euribor nel tempo.

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