La corte di Appello di Milano condanna Banco BPM per una clausola irregolare sul contratto di mutuo.
Questa volta la condanna è stata esemplare. La banca aveva inserito in tutti i contratti di mutuo una clausola particolare a proprio vantaggio ed è stata condannata dalla corte di appello di Milano non soltanto a togliere questa clausola da tutti i suoi contratti ma anche a farlo sapere a tutti pubblicando una inserzione sul “Corriere della Sera” in modo tale che tutti sappiano che questa clausola non è permessa.
Ancora una volta un Tribunale conferma le nostre affermazioni. Questa volta si tratta di una clausola contrattuale relativa al cosiddetto “tasso flor”. Il “tasso flor” è una condizione contrattuale che le banche inseriscono nel contratto di mutuo. Con questa condizione quando nel mutuo il tasso di interesse è variabile (collegato solitamente ad un indice Euribor), se il valore dell’indice scende il tasso di interesse potrà scendere solo fino al minimo del “tasso flor” indiato in contratto.
Per essere più chiari facciamo un esempio:
La clausola contrattuale è formulata generalmente in questo modo: “il tasso di interesse viene determinato in misura variabile e pari al valore dell’Euribor 3 mesi. Il tasso di interesse applicato non potrà comunque mai essere inferiore al 1,6%”.
Questo significa che quando l’Euribor sale il tasso di interesse sale e la banca guadagna di più.
Quando l’Euribor scende il tasso di interesse scende ma fino al minimo del 1,6%.
Se l’Euribor arriva al 5% il tasso del mutuo salirà fino al 5%. Se l’Euribor scende al 0,5% il tasso di interesse del mutuo scenderà fino al 1,6%.
Questo consente alla banca di sfruttare le salite dell’Euribor e determina quella che nel linguaggio tecnico si chiama “asimmetria contrattuale” in favore di una della due parti. In questo caso l’asimmetria è a vantaggio, guarda caso, della parte forte nel contratto, la banca.
La Corte di Appello di Milano ha chiarito tre punti corrispondenti alle eccezioni dell’attore:
- la clausola flor è una clausola vessatoria e come tale deve essere soggetta alla disciplina delle clausole vessatorie. Tale affermazione era già stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea e si può rilevare anche dal codice del consumo;
- la clausola flor è una clausola vessatoria a maggior ragione quando manca una corrispondente clausola “Cap” (significa porre un tetto massimo anche all’aumento del tasso di interesse). In questo modo si afferma che il mutuatario/consumatore non accetterebbe mai un contratto, redatto da un professionista (la banca) banca, se fosse a se comprendesse quali sono le conseguenze, cosa significa e cosa comporta questa clausola;
- la clausola flor (almeno fino al novembre 2016) era scritta in modo poco chiaro, inserita nelle “Condizioni Generali” e non nel contratto principale e così risultava certamente ancora meno comprensibile dal consumatore.
Quindi: clausola vessatoria, non comprensibile dal consumatore e inserita in un allegato contrattuale e non nel contratto vero e proprio.
La Corte di Appello di Milano nella propria sentenza: “Inibisce a Banco BPM spa l’uso della clausola Flor descritta nella parte finale dell’art. 4 delle condizioni generali del Contratto di mutuo fondiario immobiliare ai consumatori”.
Inoltre: “Ordina a Banco BPM spa di pubblicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il presente dispositivo sulla pagina iniziale del proprio sito internet e, per una volta, sul quotidiano a diffusione nazionale Corriere della Sera.
Dispone a carico di Banco BPM spa il pagamento di euro 1.032,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sentenza …”
E’ molto importante il fatto che la Corte di Appello di Milano non ha voluto soltanto condannare la banca ed eliminare dal contratto questa condizione vessatoria nei confronti del mutuatario ma ha anche deciso di fare in modo che la notizia sia diffusa il più possibile per consentire di farla conoscere al maggior numero di persone possibile.
La conseguenza, molto importante, di questa sentenza consiste nel fatto che chi ha sottoscritto, anche con un’altra banca, un contratto con la clausola flor, potrà richiedere la nullità della clausola e la restituzione di tutti gli interessi pagati in più per effetto di questa clausola.
Ma come sapere se c’è questa clausola nel contratto e soprattutto quanto si è pagato in più e quanto si può recuperare per maggior interessi pagati. Certamente il consumatore non possiede le conoscenze tecnico/giuridiche necessarie per valutare il contratto e determinare l’importo esatto dei maggiori interessi pagati per effetto di questa irregolarità.
In questo caso la Cesynt Adavanced Soultions spa, società che opera da oltre 15 anni nel settore, è disponibile a realizzare una pre analisi gratuita per verificare se ci sono irregolarità nel contratto di mutuo e se ce ne sono indicare l’importo che si può recuperare. Successivamente, se il titolare del mutuo, desidera contestare l’irregolarità alla banca e chieder ela restituzione degli interessi pagati in più, la Cesynt potrà seguire e gestire tutto le attività di consulenza ed insieme agli avvocati con cui è convenzionata, chiuedere ed ottenere il rimborso da parte della banca.
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