Statuto
Statuto dell'associazione "TutelaMutuo"
Associazione italiana culturale, di promozione sociale e tutela dei diritti dei consumatori ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
- Art. 1. COSTITUZIONE – È costituita l’Associazione italiana culturale e di promozione sociale, (di seguito l’Associazione), con sede legale in Manduria (Ta), avente come segno distintivo il logo di seguito riportato: TutelaMutuo Ove la legge lo consenta, ha rilevanza la sola indicazione del Comune in cui è ubicata la sede ed il trasferimento della stessa nell’ambito dello stesso Comune, non costituendo modifica dell’atto costitutivo, è di competenza dell’organo amministrativo.
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero, mediante delibera del C.D., votata a maggioranza assoluta.
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e persegue il fine formare, informare e tutelare i cittadini, riunire e per aiutarli nella loro vita quotidiana e nei rapporti con aziende, fornire consulenza anche tramite professionisti esterni.
Essa è un’Associazione tra privati ai sensi dell’art.2 comma 1 della stessa legge ed è disciplinata dal presente statuto.
È data la possibilità all’Associazione di definire un regolamento attuativo e di definire ulteriori regolamenti e disciplinari che si rendessero necessari per meglio regolamentare le sue specifiche peculiarità operative, mediante delibere del C.D. La durata dell’Associazione è illimitata.
- Art. 2. SCOPO – L’Associazione ha per scopo la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; rappresentare sostenere le persone nei loro rapporti con le banche e le istituzioni; fornire consulenza, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
L’Associazione non ha scopo di lucro e opera per:
Riunire le persone in una struttura aggregativa per facilitare lo scambio di informazioni e la collaborazione, nel rispetto delle fondamentali specificità.
Promuovere attività di studio e approfondimento (a livello nazionale e internazionale) quale forma di necessaria formazione dei propri Soci.
Per il perseguimento degli scopi statutari, l’associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati o con altre associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità per la programmazione e la realizzazione d’iniziative che rientrino negli scopi descritti precedentemente.
Le modalità di tali forme di collaborazione verranno definite di volta in volta dal C.D.
- Art. 3. STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE – L’Associazione è organizzata in Sede legale, Sede operativa nazionale e Sedi territoriali; la sede legale e la sede operativa nazionale possono essere ubicate nello stesso luogo. La Sede legale è ubicata in Manduria, la Sede operativa nazionale è ubicata in una città italiana definita dal C.D. in base alle esigenze operative dell’Associazione e comprende:
• la Segreteria e la gestione informatica dei dati e delle informazioni di tutte le sedi dell’Associazione;
• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel quale è collocato lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, come previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nell’art.3 del presente Statuto;
• l’Ufficio di Presidenza.
Le Sedi Territoriali sono da considerarsi come sedi locali dell’Associazione. L’Associazione potrà istituire Sedi Territoriali anche all’estero, come previsto dall’art.1 del presente statuto. Nelle Sedi Territoriali si trova l’Ufficio del Referente Territoriale, inteso come rappresentante locale dell’Associazione.
- Art. 4. ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE – Per gli scopi di cui all’art.3 del presente statuto, si potrà:
• stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici
o Privati;
• organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali, convegni, seminari ed eventi in genere;
• svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità;
• svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
Per svolgere la propria attività, l’Associazione si potrà avvalere dell’opera degli associati che sarà svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal C.D.
L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.
- Art. 5. I Soci sono suddivisi in quattro categorie: soci Fondatori, soci Ordinari, soci Consumatori soci Onorari.
a) Soci Fondatori: Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione di TutelaMutuo. Essi entrano di diritto a far parte delle strutture organizzative e direttive dell’Associazione. I nominativi dei Soci Fondatori compaiono in calce a questo statuto, da considerarsi anche documento di fondazione dell’Associazione.
b) Soci Ordinari: Sono soci che si sono iscritti all’associazione.
c) Soci Consumatori: soci che usufruiscono dei servizi e della consulenza dell’associazione.
d) Soci Onorari: Sono Soci che il C.D. decide di iscrivere all’associazione per meriti professionali o altri meriti a discrezione del C.D.
A seguito del parere positivo del C.D., i Soci delle quattro categorie sono iscritti in apposito registro chiamato Elenco Soci, tenuto a cura della segreteria.
Nell’Elenco Soci a ogni nominativo viene associato un numero d’iscrizione e l’indicazione del possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto.
L’Elenco dei Soci viene aggiornato entro il 1 gennaio di ogni anno e contiene unicamente l’elenco dei soci.
- Art. 6. I Soci Fondatori di TutelaMutuo hanno diritto a:
• partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
• partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
• partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzatedall’Associazione;
Parimenti tutti i Soci sono tenuti:
• al rigoroso rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
• a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali.
I Soci Ordinari di TutelaMutuo hanno diritto a:
• partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
• fruire di consulenza professionale a condizioni agevolate
• partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
• candidarsi per l’elezione di alcune cariche sociali;
• partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate tu
• a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
• al pagamento della quota associativa come determinata da C.D.
I Soci Consumatori di TutelaMutuo hanno diritto a:
• partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
• fruire di consulenza professionale a condizioni agevolate;
• partecipare alle assemblee ordinarie senza diritto di voto;
• partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate tu
• a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
• al pagamento della quota associativa come determinata da C.D.
I Soci Onorari di TutelaMutuo hanno diritto a:
• partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
• fruire di consulenza professionale a condizioni agevolate
• partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
• candidarsi per l’elezione di alcune cariche sociali;
• partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate tu
• a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
• al pagamento della quota associativa come determinata da C.D.
I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa. Parimenti tutti i Soci sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme di legge ed a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali.
- Art. 7. AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI – L’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal C.D. su domanda dell’interessato. Dopo un confronto tra i componenti, il C.D. decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l’ammissione del candidato che da quel momento viene inserito nell’Elenco dei Soci.
I Soci possono decadere dalla loro qualità per recesso o dimissioni volontarie. L’intenzione di recedere deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione.
Il C.D. decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l’esclusione di Soci tutti, responsabili di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento, tra cui:
• comportamento (atteggiamenti, atti o comunicazioni) che danneggia l’Associazione in termini materiali o di immagine ovvero incompatibile con le sue finalità descritte nell’art.3 del presente statuto;
• grave inosservanza delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
• grave inosservanza dello norme previste dal presente Statuto;
• il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno;
L’esclusione è prevista per qualsiasi socio e le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate dal C.D. attraverso l’istituzione, anche in modalità telematica, di una Commissione Disciplinare.
Se sono confermate le ragioni della decadenza del socio, il C.D. adotta una formale deliberazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio, in cui prevede la cancellazione dall’Elenco del socio decaduto e trasmette al socio radiato la motivazione alla sua esclusione.
Il Socio che viene escluso, può presentare ricorso avverso il provvedimento entro giorni quindici dal ricevimento della delibera di esclusione, producendo memoria difensiva. Il ricorso sarà esaminato nella prima assemblea ordinaria successiva, da convocarsi comunque entro tre mesi dal deposito del ricorso, in cui il socio interessato potrà partecipare per esporre oralmente le sue spiegazioni.
L’assemblea si pronuncerà in via definitiva e fino alla sua deliberazione il socio è cautelativamente sospeso dalla qualifica di Socio di TutelaMutuo. La condizione di sospensione, così come quella di decadenza, compariranno anche nell’Elenco Soci in apposite voci.
Il Socio che decade o recede volontariamente dall’Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- Art. 8. PATRIMONIO – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• quote associative versate annualmente dai Soci;
• proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
• contributi liberi offerti tanto dai Soci che da terzi, donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
• sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi.
Il C.D. decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente. Gli eventuali avanzi d’esercizio verranno reinvestiti in attività statutariamente previste.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.
- Art. 9. ESERCIZIO FINANZIARIO – L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Art. 10. ORGANI SOCIALI – Sono organi di TutelaMutuo:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vicepresidente;
• Il Tesoriere;
• i Referenti Territoriali;
• la Commissione Scientifica per la Formazione e lo studio.
• può essere nominato anche un “presidente onorario”.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese sostenute per l’espletamento degli incarichi decisi del C.D.
Le riunioni degli organi sociali possono avvenire in presenza o in modalità telematica, tramite piattaforme digitali.
- Art. 11. ASSEMBLEA DEI SOCI – L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Soci con diritto di voto, in regola con l’iscrizione e i relativi pagamenti. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria delibera su:
• le relazioni del C.D. sulle attività svolte e da svolgere;
• il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio presentato dal Presidente e riscontrato dal Revisore, ove nominato;
• l’elezione dei componenti il C.D. e del Presidente dell’Associazione;
• l’elezione, ove ritenuto opportuno, del Consiglio dei Garanti;
• l’elezione, ove ritenuto opportuno, del Revisore dei Conti;
• eventuali altri argomenti che il C.D. ritenga di sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sul trasferimento della sede legale, sullo
scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del fondo comune. - Art. 12. CONVOCAZIONE E QUORUM – L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del C.D., o su richiesta di 1/10 dei Soci.
La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di
avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso.
In casi d’urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci almeno tre giorni prima della data
fissata.
Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano ai soci Fondatori ed ai soci Ordinari in regola con
il versamento della quota associativa e associati da almeno sei mesi. Ogni Socio ha diritto a un voto.
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno
metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza assoluta degli intervenuti.
Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio, occorre sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi
diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, da altra persona designata dai presenti. Chi presiede
la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale delle riunioni dell’Assemblea
dovrà essere a disposizione dei soci sul sito web dell’Associazione.
Art. 13. CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.) – L’Associazione è amministrata da un C.D. costituito da 3 membri
e un massimo di 5, tra cui: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Direttore Scientifico.
I componenti del C.D. verranno scelti dall’Assemblea dei soci all’interno dei Soci Fondatori e Ordinari che si saranno
resi disponibili per questo incarico, con i seguenti criteri:
per i primi dieci esercizi dalla costituzione dell’associazione ai Soci Fondatori è riservata la nomina di tre Consiglieri
dei quali uno con l’incarico di Direttore Scientifico e uno con la carica di Vicepresidente; alla scadenza del termine o
nel caso in cui per qualunque ragione venga a mancare la designazione da parte dei soci fondatori la nomina passa
all’Assemblea dei Soci;
l’Assemblea dei Soci ratifica la nomina dei tre Consiglieri designati dai Soci Fondatori, nomina i restanti Consiglieri tra
i soci Fondatori, Ordinari e Onorari che si saranno resi disponibili per questi incarichi;
l’Assemblea nomina altresì il Presidente. Il C.D., inoltre, nomina al suo interno il Tesoriere.
I membri eletti devono accettare formalmente l’incarico ricevuto. La nomina a membro del C.D. può essere revocata
per giusta causa. I componenti del C.D. rimangono in carica per tre anni.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il C.D. può provvedere alla loro
cooptazione con altro membro, tenuto conto del primo dei non eletti, sino alla successiva Assemblea.
Il C.D. è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità ovvero su richiesta di due terzi dei membri,
senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per
la riunione. Per la validità delle riunioni del C.D. si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; il
C.D. delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Presidente, sentiti i presenti, designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
Il verbale delle riunioni del C.D. è a disposizione dei soci sul sito web dell’Associazione in apposita sezione con i testi
delle delibere (per intere o per estratti) nel rispetto della massima trasparenza.
Art. 14. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il C.D. ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi, la
gestione della sua attività e per la nomina dei responsabili per settori d’attività.
Il C.D. per adempiere agli scopi statutari, in particolare quelli di garantire un alto livello di preparazione dei propri Soci,
può istituire una Commissione Scientifica per la Formazione. Le modalità di istituzione della Commissione Scientifica
e i suoi compiti sono meglio dettagliati nell’art. 18 del presente Statuto.
Il C.D. inoltre
• definisce le attività che l’Associazione dovrebbe svolgere, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
• determina le quote associative annue;
• struttura lo schema di bilancio consuntivo e preventivo
• nomina un Tesoriere le cui funzioni possono anche essere attribuite ad un menbro del C.D., determinando
funzioni, poteri e durata dell’incarico;
• nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, un avvocato che assuma la qualifica di Rappresentante
dell’Ufficio Legale di TutelaMutuo, determinando funzioni, poteri e durata dell’incarico;
• definisce le modalità di collaborazione tra l’Associazione ed enti pubblici e privati o altre associazioni anche
internazionali che si propongono analoghe finalità, per la programmazione e la realizzazione d’iniziative che
rientrino negli scopi descritti precedentemente;
• può delegare alcuni dei propri poteri e compiti ad altri componenti del Direttivo, fissando i limiti della delega
stessa.
Art. 15. PRESIDENTE – Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del C.D., esercita i più ampi
poteri d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale
dell’Associazione quali:
• assumere la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, agendo e resistendo avanti a qualsiasi
autorità amministrativa o giurisdizionale anche nominando avvocati;
• presiedere le sedute del C.D. e farne eseguire le deliberazioni;
• convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
• curare il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri
eventualmente delegati allo stesso dal C.D. e in collaborazione con il Vicepresidente;
• disporre l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o altre operazioni finanziarie, su delibera
del C.D. che ne determina limiti e poteri, provvedendo ai pagamenti di forniture di beni e servizi, direttamente
o tramite delega;
• firmare tutti gli atti ufficiali dell’Associazione;
• curare, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri
organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Il Presidente rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la durata della carica di consigliere
Art. 16. IL VICEPRESIDENTE – Il Vicepresidente è eletto all’interno del C.D. con le modalità descritte
nell’art. 13 del presente Statuto.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o per altra causa giustificata nel rispetto
dello statuto e del regolamento. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, il
Vicepresidente ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente. Il Vicepresidente può assumere anche
la funzione di Tesoriere, rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la durata della carica di consigliere.
Art. 17. IL TESORIERE – Il Tesoriere è eletto all’interno del C.D. con le modalità descritte nell’art. 14 del
presente Statuto ed è il responsabile del controllo amministrativo dell’Associazione ed è incaricato di:
• tenere in regola, anche con l’aiuto di esperti commercialisti, i libri contabili e sociali;
• compilare, anche con l’aiuto di esperti commercialisti, i bilanci da sottoporre al C.D. e all’Assemblea;
• provvedere agli incassi ed ai versamenti necessari alla gestione amministrativa dell’Associazione; per questo
ha accesso, con firma depositata, al conto corrente bancario o postale aperto dal Presidente per le necessità
dell’Associazione.
Il Tesoriere rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la durata della carica di consigliere.
Art. 18. LA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE E LO STUDIO – La Commissione
Scientifica per la Formazione può essere istituita dal C.D. per costituire l’organo di controllo di qualità dei
prodotti e servizi erogati dall’associazione.
La Commissione consta di tre membri scelti tra tutti i Soci.
I membri della Commissione dovranno garantire neutralità e imparzialità nei confronti delle strutture/organismi
formativi, rimangono in carica per tre anni.
Nel caso in cui uno o più membri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il C.D. può provvedere alla loro
cooptazione con altro membro. La sostituzione può avvenire anche per abbandono dell’incarico, o su richiesta motivata
da parte degli altri membri della commissione o del C.D. Il membro sostituito verrà scelto nel rispetto della specificità
dell’incarico da assolvere e dei suddetti criteri.
La Commissione si riunisce periodicamente e comunque non meno di due volte l’anno. Delibera all’unanimità. Il
verbale delle riunioni è a disposizione dei soci a richiesta.
Art. 19. ELEMENTI INFORMATIVI E FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ –
TutelaMutuo, pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore,
secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità richiamati dall’ art.4 della legge 4/2013.
Il Presidente di TutelaMutuo, unitamente al C.D., garantiscono, nel rispetto dall’ art.5 della legge 4/2013, la correttezza
delle informazioni fornite dal sito web, rendono pienamente disponibili ai cittadini consumatori le informazioni relative
a:
• atto costitutivo e statuto;
• composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
• struttura organizzativa dell’associazione;
• assenza di scopo di lucro;
• le sedi dell’associazione sul territorio nazionale;
• la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Soci, in forma diretta
o indiretta;
• l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO
9001 per il settore di competenza;
• le garanzie attivate a tutela degli utenti;
Art. 20. FORME DI GARANZIA A TUTELA DELL’UTENTE – TutelaMutuo, promuove tutte le necessarie
forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):
• l’attivazione, presso la Sede Operativa Nazionale, di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore,
al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi, anche in modalità telematica, in caso
di contenzioso nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard
qualitativi richiesti agli iscritti dall’Associazione stessa;
• la tutela della privacy, facendo leggere e controfirmare il documento predisposto e redatto in modo conforme
alle direttive del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679)
• il controllo, tramite gli organi sociali preposti, del rispetto delle norme previste dal presente Statuto
Art. 21. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE – Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle
inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno sottoposte a condizione di procedibilità circa
l’assolvimento di un procedimento di mediazione innanzi ad uno degli organismi di cui al D. Lgs. 28/2010,
competente territorialmente nel luogo in cui è presente la sede legale.
Art. 22. SCIOGLIMENTO – In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per
qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea, che nomina anche uno o più
liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.