Usura bancaria: un’altra sentenza a favore del consumatore

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Con l’ordinanza n. 29501 del 24 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, schierandosi ancora una volta dalla parte del mutuatario, ha affermato che nel calcolo dell’usura nel contratto di mutuo si conteggiano le spese di assicurazione sostenute dal consumatore.
Purtroppo non sono pochi i casi in cui le banche applicano al prestito erogato un tasso di interesse più alto rispetto a quello consentito dalla legge; questa pratica degli istituti di credito prende il nome di usura bancaria.
L’argomento che verrà trattato in questo articolo è particolarmente importante e può essere utile a chiunque abbia stipulato un contratto di mutuo con il proprio istituto bancario affinché possa aprire gli occhi e tutelarsi da queste pratiche scorrette che spesso le banche mettono in atto a danno dei propri clienti.

SOMMARIO
1) Usura bancaria: disciplina e calcolo
2) Nel calcolo dell’usura vanno conteggiati i costi della polizza assicurativa (Cass. ord. n. 29501/2023)

L’usura bancaria è disciplinata dall’art. 1815 c.c., nonché dalla Legge n. 108/1996 (che ha modificato l’art. 644 c.p.), dalla Legge n. 24/2001 di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 e dalla Legge n. 106/2011 di conversione del D.L. 70/11.
Ogni tre mesi la Banca d’Italia fissa il tasso di interesse massimo (il cosiddetto “tasso soglia”), e ciò al fine di verificare l’esistenza di usurarietà bancaria.
In altre parole, il tasso soglia consente di stabilire se il comportamento degli istituti di credito sia lecito oppure no.
Naturalmente viene stabilito un tasso differente per ciascun tipo di rapporto creditizio: prestito personale, mutuo, leasing, ecc.
In tal modo viene considerato il tasso di soglia di usura nel periodo di riferimento, per essere confrontato con il tasso annuo effettivo globale che è stato effettivamente praticato, comprendendo le commissioni, gli interessi di mora e le varie spese.
Secondo l’art. 8, comma d, del D.L. n. 70/2011, il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari si calcola aumentando il tasso effettivo globale medio del 25% e sommando al valore ottenuto un margine di ulteriori 4 punti.
La differenza fra il tasso di usura e il tasso medio non può essere comunque superiore a 8 punti percentuali.
L’art. 1815 c.c. stabilisce che qualora intervengano interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Nel calcolo dell’usura vanno conteggiati i costi della polizza assicurativa (Cass. ord. n.29501/2023)

Recentemente chiamata a pronunciarsi in tema di calcolo dell’usura sul mutuo, la Corte di Cassazione, ha precisato che ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in
conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. L’esistenza di tale collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta in caso di contestualità fra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, anche se indiretta, per la società finanziatrice.

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